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Chiesto nuovo processo per Cragnotti

 

 

“Non può essere condiviso” il proscioglimento accordato dal gip di Parma al presidente di Mediobanca, Cesare Geronzi, all’ imprenditore ed ex presidente della Lazio calcio Sergio Cragnotti e all’ex dirigente della Banca di Roma Riccardo Bianchini Riccardi relativamente alle accuse di bancarotta fraudolenta ed estorsione aggravata nel troncone Eurolat del processo Parmalat, vale a dire la vendita da Cirio a Tanzi del comparto latte. Lo mette nero su bianco la Cassazione nelle motivazioni contenute nella sentenza 43171 della Seconda sezione penale con la quale spiega il perche’, lo scorso 15 ottobre, accogliendo i ricorsi delle Procure di Parma e Bologna, ha annullato i proscioglimenti accordati.
In particolare, la Suprema Corte, analizzando i “complessi rapporti” tra Geronzi e l’ex patron della Parmalat, Calisto Tanzi,
rileva che “non pare possibile relegarli in un contesto di natura estorsiva (basti pensare all’ispezione della Banca d’Italia che da’
atto che il Tanzi fu nominato consigliere di amministrazione dell’Istituto di credito il 30 aprile 2001)”.
La Suprema Corte bacchetta il gip di Parma quando parla di “insanabile contraddizione tra l’imputazione di bancarotta e quella di estorsione” e spiega che “l’impugnata decisione non tiene conto della circostanza che per integrare l’elemento psicologico del reato di bancarotta non occorre il dolo specifico, cioe’ la consapevolezza da parte dell’agente dello stato di dissesto in cui si trova l’impresa, essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalita’ dell’impresa: e cio’ - avverte la Cassazione - anche quando l’agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e ciononostante agisca consentendo la sua relaizzazione”. Ne consegue che, annota ancora piazza Cavour, “e’ sufficiente che l’agente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa, abbia la coscienza e volonta’ di porre in essere atti incompatibili con gli interessi della stessa, anche se non qualificati da una specifica volonta’ di cagionare danno ai creditori dell’imprenditore”. Ragionamento questo, evidenziano ancora gli ‘ermellini’, che a torto non e’ stato fatto dal giudice di merito che ha “escluso il dolo sul mero (erroneo) presupposto che le volonta’ (coartate) degli amministratori di Parmalat non potessero essere orientate ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali,
e cio’ anche nell’ipotesi che tale effetto sia stato previsto e valutato dagli interessati”.
Critiche della Cassazione ai colleghi di merito anche sul proscioglimento di Sergio Cragnotti laddove “inspiegabilmente si
sostiene che non sussistono elementi che consentano di affermare che questi abbia personalmente partecipato all’opera di coartazione della volonta’ della controparte o che con la sua condotta abbia significativamente rafforzato i propositi illeciti dei dirigenti dell’Istituto di credito”. Una conclusione “del tutto contraddittoria - afferma piazza Cavour - e affatto distonica rispetto alla stessa ricostruzione dei fatti operata in sentenza che, viceversa, da’ atto che ‘Geronzi e Cragnotti hanno nell’occasione proceduto in tandem e che la Banca di Roma e la Cirio hanno costituito per Parmalat due controparti tanto da consentire all’imprenditore di poter gestire il negoziato da una posizione di forza altrimenti ingiustificata’”.
Infine la Cassazione giudica fondato il ricorso della Procura di Parma e di quella di Bologna anche sulla esclusione dell’aggravante nel reato di estorsione e anche per questo proscioglimento ha rinviato al Tribunale di Parma.

adnkronos

20-11-08  15,35

 

 

 

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