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“Non può essere condiviso” il
proscioglimento accordato dal gip di
Parma al presidente di Mediobanca,
Cesare Geronzi, all’ imprenditore ed ex
presidente della Lazio calcio Sergio
Cragnotti e all’ex dirigente della Banca
di Roma Riccardo Bianchini Riccardi
relativamente alle accuse di bancarotta
fraudolenta ed estorsione aggravata nel
troncone Eurolat del processo Parmalat,
vale a dire la vendita da Cirio a Tanzi
del comparto latte. Lo mette nero su
bianco la Cassazione nelle motivazioni
contenute nella sentenza 43171 della
Seconda sezione penale con la quale
spiega il perche’, lo scorso 15 ottobre,
accogliendo i ricorsi delle Procure di
Parma e Bologna, ha annullato i
proscioglimenti accordati.
In particolare, la Suprema Corte,
analizzando i “complessi rapporti” tra
Geronzi e l’ex patron della Parmalat,
Calisto Tanzi,
rileva che “non pare possibile relegarli
in un contesto di natura estorsiva
(basti pensare all’ispezione della Banca
d’Italia che da’
atto che il Tanzi fu nominato
consigliere di amministrazione
dell’Istituto di credito il 30 aprile
2001)”.
La Suprema Corte bacchetta il gip di
Parma quando parla di “insanabile
contraddizione tra l’imputazione di
bancarotta e quella di estorsione” e
spiega che “l’impugnata decisione non
tiene conto della circostanza che per
integrare l’elemento psicologico del
reato di bancarotta non occorre il dolo
specifico, cioe’ la consapevolezza da
parte dell’agente dello stato di
dissesto in cui si trova l’impresa,
essendo sufficiente il dolo generico,
che consiste nella consapevole volonta’
di dare al patrimonio sociale una
destinazione diversa rispetto alle
finalita’ dell’impresa: e cio’ - avverte
la Cassazione - anche quando l’agente,
pur non perseguendo direttamente tale
risultato, tuttavia lo preveda e
ciononostante agisca consentendo la sua
relaizzazione”. Ne consegue che, annota
ancora piazza Cavour, “e’ sufficiente
che l’agente, perseguendo un interesse
proprio o di terzi estranei all’impresa,
abbia la coscienza e volonta’ di porre
in essere atti incompatibili con gli
interessi della stessa, anche se non
qualificati da una specifica volonta’ di
cagionare danno ai creditori
dell’imprenditore”. Ragionamento questo,
evidenziano ancora gli ‘ermellini’, che
a torto non e’ stato fatto dal giudice
di merito che ha “escluso il dolo sul
mero (erroneo) presupposto che le
volonta’ (coartate) degli amministratori
di Parmalat non potessero essere
orientate ad arrecare pregiudizio alle
ragioni dei creditori sociali,
e cio’ anche nell’ipotesi che tale
effetto sia stato previsto e valutato
dagli interessati”.
Critiche della Cassazione ai colleghi di
merito anche sul proscioglimento di
Sergio Cragnotti laddove
“inspiegabilmente si
sostiene che non sussistono elementi che
consentano di affermare che questi abbia
personalmente partecipato all’opera di
coartazione della volonta’ della
controparte o che con la sua condotta
abbia significativamente rafforzato i
propositi illeciti dei dirigenti
dell’Istituto di credito”. Una
conclusione “del tutto contraddittoria -
afferma piazza Cavour - e affatto
distonica rispetto alla stessa
ricostruzione dei fatti operata in
sentenza che, viceversa, da’ atto che
‘Geronzi e Cragnotti hanno
nell’occasione proceduto in tandem e che
la Banca di Roma e la Cirio hanno
costituito per Parmalat due controparti
tanto da consentire all’imprenditore di
poter gestire il negoziato da una
posizione di forza altrimenti
ingiustificata’”.
Infine la Cassazione giudica fondato il
ricorso della Procura di Parma e di
quella di Bologna anche sulla esclusione
dell’aggravante nel reato di estorsione
e anche per questo proscioglimento ha
rinviato al Tribunale di Parma. |